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Statuti

I. NOME E SEDE

Art. 1
A norma dell’art. 60 e segg. del Codice civile svizzero è costituita un’associazione come persona giuridica denominata «swissregistrars (SR)». L’Associazione è costituita a tempo indeterminato ed è apolitica e aconfessionale.

Art. 2
L’Associazione ha sede presso il luogo di lavoro del/della Presidente in carica.

II. SCOPO E FINALITÀ

Art. 3
L’Associazione SR ha lo scopo di ottimizzare la collaborazione tra musei, gallerie e istituzioni museali in Svizzera e all’estero nel campo di attività dei/delle registrar. In particolare, ha i seguenti obiettivi:
– promuovere gli interessi comuni dei/delle registrar in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein e tutelare tali interessi nei confronti di terzi
– promuovere le relazioni specialistiche e lo scambio di esperienze tra i suoi soci
– promuovere la formazione e gli aggiornamenti professionali
– sviluppare le condizioni necessarie per l’attività professionale dei/delle registrar e applicare standard riconosciuti nell’intero settore di attività
– monitorare l’uso del titolo professionale di registrar
– essere il collegamento tra i/le registrar, gli organismi, le associazioni e le organizzazioni nazionali e internazionali

III. SOCI – ADESIONE

Art. 4
Possono diventare soci dell’Associazione le persone fisiche e giuridiche che riconoscono e sono disposte a promuovere lo scopo e le finalità dell’Associazione. L’Associazione è composta da soci individuali, soci istituzionali (musei o partner commerciali) e soci onorari. Le richieste di adesione vanno presentate per iscritto alla Direzione dell’Associazione. L’ammissione del socio individuale richiede che quest’ultimo svolga un’attività lavorativa o abbia acquisito esperienza in un museo, una galleria o un’istituzione museale. L’ammissione viene concessa dalla Direzione. Solo i soci individuali hanno diritto di voto. Ricevono una scheda di voto per l’Assemblea generale. Sono, inoltre, eleggibili nella Direzione.

Art. 5
I contributi associativi per i soci individuali, i soci istituzionali (musei) e i soci istituzionali (partner commerciali) sono fissati annualmente dall’Assemblea generale. I soci onorari non pagano i contributi associativi. I soci che non pagano i contributi associativi nonostante l’invio di due solleciti sono esclusi dall’Associazione.

Art. 6
L’adesione cessa in caso di:
a) dimissioni
b) esclusione
c) decesso
d) perdita della personalità giuridica nel caso di persone giuridiche.

L’uscita dall’Associazione deve essere dichiarata per iscritto e può avvenire solo alla fine di un anno solare con un preavviso di tre mesi. La Direzione può, con voto unanime, escludere qualsiasi membro che danneggi gli interessi dell’Associazione. La decisione di esclusione entra in vigore dopo lo svolgimento di un’audizione o dopo la rinuncia a quest’ultima e viene comunicata per iscritto. La decisione finale spetta all’Assemblea generale in qualità di organo del ricorso.

IV. ORGANI

Art. 7
Gli organi dell’Associazione sono:
a) l’Assemblea generale
b) la Direzione
Essi sono attivi a titolo onorifico e hanno diritto, in linea di massima, solo al rimborso di eventuali spese e uscite di cassa.
c) l’Ufficio di revisione

A) L’Assemblea generale

Art. 8
L’Assemblea generale ordinaria ha luogo ogni anno entro il primo semestre dell’anno. L’Assemblea generale viene convocata per iscritto dalla Direzione con un preavviso di almeno 30 giorni, indicando i punti all’ordine del giorno. Le proposte per l’Assemblea generale devono essere presentate per iscritto al/alla Presidente con almeno tre settimane di anticipo.

Art. 9
L’Assemblea generale straordinaria deve essere convocata su decisione della Direzione, su richiesta di almeno un quinto dei soci o su richiesta dell’Ufficio di revisione. La convocazione deve avvenire almeno dieci giorni prima dell’Assemblea.

Art. 10
I compiti e le competenze dell’Assemblea generale sono i seguenti:
a) l’approvazione del rapporto annuale, del rendiconto annuale e del bilancio d’esercizio nonché del rapporto dell’Ufficio di revisione
b) l’approvazione dell’operato della Direzione e dell’Ufficio di revisione
c) la definizione del budget annuale e dei contributi associativi
d) l’elezione del/della Presidente, degli altri membri della Direzione e dell’Ufficio di revisione
e) la deliberazione sulle istanze della Direzione e dei soci, la gestione dei ricorsi
f) la modifica dello Statuto, l’approvazione dei regolamenti
g) lo scioglimento dell’Associazione

Art. 11
Le delibere dell’Assemblea generale sono approvate con voto palese a maggioranza semplice degli aventi diritto al voto presenti. Le votazioni avvengono a scrutinio segreto solo se espressamente richiesto dalla maggioranza dei soci presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del/della Presidente. Il diritto di voto non è trasferibile e può essere esercitato solo dai singoli soci presenti. Il socio interessato deve astenersi dal voto in caso di delibera sul discarico o se è personalmente coinvolto in un affare legale o in una controversia legale tra lui e l’Associazione.

B) Direzione

Art. 12
La Direzione è composta da tre a sette soci ed è eletta dall’Assemblea generale per un mandato di un anno. Al momento dell’elezione della Direzione, si deve fare attenzione a garantire che i vari rappresentanti delle istituzioni associate siano adeguatamente rappresentati. Si costituisce da sé. La Direzione è validamente costituita se sono presenti almeno tre soci. Si riunisce su richiesta del/della Presidente o su richiesta di due membri della Direzione.

Art. 13
La Direzione è composta da almeno:
a) Presidente
b) Segretario
c) Tesoriere

Non è ammesso il cumulo di cariche all’interno dell’Associazione, ad eccezione della carica di Vicepresidente.

Art. 14
In linea di principio, alla Direzione spettano tutti i poteri che non sono espressamente riservati all’Assemblea generale, in particolare:
a) la preparazione e l’organizzazione dell’Assemblea generale ordinaria
b) la predisposizione dello Statuto, istanze e regolamenti da sottoporre all’attenzione dell’Assemblea generale
c) l’ammissione e l’esclusione dei soci
d) la definizione del programma annuale
e) la garanzia del flusso di informazioni
f) la creazione di gruppi di lavoro per gli scopi dell’Associazione
g) l’organizzazione di corsi di formazione e perfezionamento

Art. 15
La Direzione rappresenta l’Associazione verso l’esterno. Firma collettivamente a due a due con il/la Presidente.

C) Ufficio di revisione

Art. 16
L’esercizio finanziario coincide con l’anno solare. Il bilancio annuale viene chiuso il 31 dicembre e viene redatto un inventario.

Art. 17
L’Ufficio di revisione verifica il rendiconto annuale e presenta un rapporto scritto all’Assemblea generale. Propone all’Assemblea generale la concessione dell’approvazione dell’operato del Tesoriere e della Direzione.

Art. 18
L’Assemblea generale nomina l’Ufficio di revisione. I membri della Direzione non possono essere contemporaneamente membri dell’Ufficio di revisione. Con delibera dell’Assemblea generale può essere nominata una società fiduciaria per la revisione dei conti.

V. IL PATRIMONIO DELL’ASSOCIAZIONE

Art. 19
Il patrimonio dell’Associazione è costituito dai contributi annuali dei soci, dalle eccedenze del conto operativo e dalle donazioni di terzi.

Art. 20
Le passività dell’Associazione sono interamente a carico del suo patrimonio. La responsabilità personale dei soci per le passività dell’Associazione è limitata al contributo annuale. I soci che cessano di appartenere all’Associazione prima del suo scioglimento non hanno alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.

VI. MODIFICA DELLO STATUTO E SCIOGLIMENTO

Art. 21
Per modificare lo Statuto è necessaria la presenza di almeno la metà dei soci aventi diritto di voto. Per l’adozione di tale istanza è necessaria la maggioranza semplice. Se il numero degli aventi diritto al voto non raggiunge il quorum richiesto, si può procedere a un’ulteriore votazione in occasione della successiva Assemblea generale con la stessa proposta di modifica dello Statuto. Il quorum viene raggiunto indipendentemente dal numero dei soci.

Art. 22
In caso di scioglimento dell’Associazione, l’Assemblea generale decide in merito alla distribuzione dei proventi della liquidazione. Tuttavia, questi devono essere destinati a un’associazione con finalità analoghe. È espressamente esclusa la distribuzione del patrimonio tra i soci.

Lo Statuto è stato approvato in una prima versione dall’Assemblea dei soci fondatori il 14 marzo 2007 a Zurigo. In occasione dell’Assemblea generale del 24 marzo 2023, è stato approvato un aumento del numero possibile di membri della Direzione a un massimo di 7 (art. 12). In tale sede sono stati apportati anche alcuni adeguamenti linguistici.

La Presidente: Elaine Vogel Keller